Art. 29.
(Modifica dell'articolo 256 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 3 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. Si applica il comma 6 dell'articolo 202».